Art. 2.
(Acquisto della cittadinanza per i minori presenti in Italia).

      1. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. È considerato cittadino per nascita il minore il cui genitore straniero, legalmente residente in Italia da almeno cinque anni, fornisca prova della partecipazione del minore a un ciclo scolastico o di formazione professionale oppure dello svolgimento di regolare attività lavorativa».